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Immagine del redattoreElisa Vassallo

Tirocini post-lauream e di specializzazione: lavoro gratuito che scompare dal cv!

Aggiornamento: 29 mar 2022

Come sappiamo, il tirocinio post lauream è stato fino ad oggi obbligatorio per garantire al laureato professionista la possibilità di "imparare il lavoro" in senso pratico, prima della sua iscrizione all'albo. Il tirocinio di specializzazione è una prestazione professionale che lo psicologo deve necessariamente rendere se vuole diventare un professionista specializzato. Sottolineo che si tratta a tutti gli effetti di una prestazione professionale, che lo specializzando può erogare in quanto professionista psicologo abilitato alla professione attraverso l'iscrizione all'albo. Quali e quanti problemi, però, sono legati a questo nostro tirocinio? Alcuni sono ormai di dominio pubblico, li conosciamo tutti, ci lasciano sgomenti e ci chiediamo sempre come sia possibile che non esistano ancora normative più appropriate per la gestione di questo percorso formativo. In prima battuta, citiamo ad esempio come l'accesso a questi tirocini sia difficile e faticoso da ottenere, specialmente dopo (ma anche prima e durante) questo periodo di pandemia. In secondo luogo pare ormai quasi pleonastico ribadire quanto sia ingiusto e lesivo di una quantità molteplice di diritti il fatto che sia da svolgere totalmente a titolo gratuito (per approfondire questi temi https://www.liberaassociazionepsicologia.com/post/e-non-va-bene-cos%C3%AC-poi-te-ne-restano-mille). Ma se abbiamo parlato dell'accesso e dello svolgimento dei nostri tirocini, cosa accade quando li abbiamo conclusi?


Forse molti di voi non sanno che qualsiasi tirocinio obbligatorio (sia post lauream che di specializzazione) POTREBBE NON VALERE NULLA E SCOMPARIRE DAI VOSTRI CURRICULA. Ciò significa che ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, che voi abbiate speso un anno a "imparare il mestiere" o che voi abbiate prestato anni di servizio non retribuito come psicologo abilitato, tali esperienze PROFESSIONALI potrebbero non essere tenute in considerazione nè come requisiti di accesso validi per un eventuale bando, né come punteggio per titoli ai fini della valutazione. Infatti IN ASSENZA DI UNA NORMATIVA NAZIONALE, L'AZIENDA CHE INDÌCE IL BANDO DELIBERA SULLO STESSO A PROPRIA DISCREZIONE (decide dunque sia i requisiti di accesso che la modalità di calcolare i punteggi relativi ai titoli). Stiamo cercando di studiare e capire a fondo tutte le normative relative agli avvisi di concorso pubblico, ma per il momento abbiamo la certezza che quanto descritto avvenga sicuramente per gli avvisi relativi a collaborazioni libero-professionali (quindi i concorsi per le collaborazioni in partite iva). Non abbiano trovato differenze per quanto concerne gli avvisi relativi a contratti di assunzioni, ma non ne abbiamo ancora la certezza assoluta (le leggi, le normative e gli accordi da visionare sono tantissimi purtroppo). Vi invitiamo dunque ad aiutarci per approfondire questo argomento e capire come possiamo muoverci al riguardo e quali richieste possiamo avanzare e a chi! Scriveteci nei commenti se eravate a conoscenza di questa disastrosa situazione e raccontateci le vostre esperienze con i concorsi pubblici, specialmente se si tratta di avvisi per assunzioni. Cerchiamo di capire con assoluta precisione quanto dannosa sia per noi la mancanza di regolamenti nazionali univoci, quanto insomma continuano a calpestare senza alcun ritegno la nostra formazione e la nostra professione... Vi aspettiamo nei commenti, e quando avremo un quadro sicuro cercheremo di capire cosa fare al riguardo! Vuoi fare parte del cambiamento? Sostieni il nostro lavoro entrando sulla sezione di questo sito "diventa socio" o cliccando su questo link: https://www.liberaassociazionepsicologia.com/diventa-socio-1

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